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Novembre 5, 2016
Veicolo pignorato in circolazione sprovvisto di assicurazione
Stato del quesito
VALIDATED
Valutazione
4
Data Valutazione
22/12/2016

In virtù delle indicazioni emanate dal Mininterno alla Polizia di Stato, con circolare dell’8/08/2016, e delle intese intercorse con la locale Prefettura, relativamente alla “circolazione di veicolo pignorato sottoposto a sequestro”, siamo in procinto di adottare, come Comando,  il seguente modus operandi, del quale si richiede vostro autorevole parere, non essendo in linea con quanto da voi risposto al quesito del 24 ottobre 2016.

Premesso che la circolare di cui sopra dispone che la “circolazione del veicolo pignorato a differenza di quella del veicolo sottoposto a fermo fiscale, dopo la notifica dell’atto al debitore, non dà luogo alla contestazione dell’art. 214 c. 8 del C.d.S. né di altre violazioni del Codice della Strada”,  parrebbe addirittura negata la possibilità di ogni contestazione al CdS. 

Si condivide invece il parere che qualora concorrano violazioni alle norme del codice della strada, con l’accertamento della condizione giuridica sopra espressa, dovranno essere contestate anche le violazioni accertate (soprattutto nel caso in cui il veicolo è sorpreso in condizioni di circolazione dinamica magari con conducente non proprietario), tuttavia se da tali contestazioni discendono sanzioni accessorie che colpiscono il veicolo, salvo diversi pronunciamenti che dovessero sopraggiungere, si è del parere che tali sanzioni accessorie non dovranno essere applicate, facendone menzione nel verbale di contestazione. 

Ciò posto poiché con il pignoramento si può affermare che il veicolo appartenga già a persona estranea all'illecito che, proprio per il fatto che non ha ancora la materiale disponibilità della cosa destinata alla vendita giudiziaria, non ne ha potuto impedire la circolazione, per cui ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria al conducente, si ritiene che al momento non sia applicabile la sanzione accessoria.

Conseguentemente si è del parere che nel caso si addivenga a contestare sanzioni amministrative per violazione a norme del CdS, sarebbe opportuno che nel redigere i verbali di contestazione, non venga indicato l’obbligato in solido (barrare la casella) in quanto il pignorato, risultante dalla carta di circolazione, non è più proprietario, mentre il pignorante, risultante dall’ingiunzione di pignoramento, non ha la materiale disponibilità del veicolo e quindi non ha potuto impedirne la circolazione perciò è estraneo al fatto.

Nel corpo del verbale va riportata l'indicazione della sanzione accessoria del serquestro con l'annotazione che non si è proceduto alla sua materaile applicazione essendo il veicolo oggetto di contestaule pignoramento con consegna all'IVG. 

Quanto premesso, si deve tenere però conto che la particolarità della disciplina del pignoramento potrebbe determinare la reimmissione del veicolo nella piena disponibilità dell'intestatario, per cui all'atto della consegna del veicolo all’Istituto Vendite giudiziarie, si è concordato di prendere accordi con il direttore dell’IVG, affinché non liberi il veicolo in caso di mancata vendita o di richiesta del debitore di distrazione del pignoramento su cose diverse, ovvero in caso di pagamento del debito, ma avverta l'organo di polizia perché prima della restituzione all'intestatario possa formalizzare il sequestro amministrativo.

La locale Prefettura, sentita in merito concorda con la linea di condotta sopra espressa. 

Si ringrazia anticipatamente e si resta in attesa di vostro cortese riscontro.