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Marzo 6, 2013
vendita farmaci veterinari da parte di medico veterinario
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Premesso che:

Con la modifica del Decreto Legislativo 193/2006 * (Codice del Farmaco Veterinario che fino ad ora ammetteva solo la cessione della confezione aperta dal medico veterinario per l'avvio del trattamento terapeutico, demandando al proprietario, dietro presentazione della ricetta veterinario curante, il compito di procurarsi i medicinali occorrenti), pare essersi aperta la possibilità per il medico veterinario che tratta animali non produttori di alimenti di cedere al proprietario le confezioni della propria scorta, nelle quantità necessarie al proseguimento della terapia, anche se non utilizzate.

Testo * Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente:

"Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (e da lui gia' utilizzate) e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate."

Vista anche la nota dell' Agenzia delle Entrate – Prot. 204/164942 (che prevede):

"non sussiste un rapporto di accessorietà tra la cessione di farmaci e la prestazione medica resa dal veterinario. Anche la disposizione recata dal Decreto del Ministero della Salute, secondo cui la cessione del farmaco da parte del veterinario può avvenire al solo fine di permettere l'inizio della terapia nell'attesa che il cliente si procuri le altre confezioni del medicinale prescritto, non muta infatti il rapporto tra le due attività che restano comunque distinte ed autonome tra loro. La cessione del farmaco non dipende, infatti, sotto il profilo funzionale dalla prestazione medica resa dal professionista che, invece, come già si è avuto modo di chiarire si realizza e si completa esclusivamente tramite l'effettuazione della diagnosi, l'individuazione della terapia più adeguata, ed eventualmente tramite la somministrazione del farmaco al momento della prestazione medica. L'attività di vendita del farmaco si colloca, invece, in una fase successiva e distinta rispetto alla prestazione professionale fornita dal medico veterinario, ed è, pertanto, oggetto di un autonomo rapporto fra le parti.

Come già precisato, alla fattispecie in esame saranno, quindi, applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 36 del DPR n. 633 del 1972 che, in particolare, per l'esercizio contemporaneo di attività d'impresa e di arte o professione stabilisce che l'imposta si applichi separatamente per le due attività, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

Si precisa, infine, che le cessioni effettuate devono essere fatturate separatamente rispetto alle prestazioni professionali, con l'adozione di una distinta serie numerica e devono essere annotate in registri contabili separati da quelli relativi all'attività veterinaria"

Alla luce di questa modifica legislativa, uno studio medico veterinario vorrebbe formalizzare l'attività di vendita con la presentazione di una SCIA Commerciale:
DOMANDA
Si RITIENE POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA SCIA COMMERCIALE + REGISTRAZIONE IGIENICO SANITARIA (compatibilmente con la verifica della destinazione d'uso e approntamento di apposito locale) DA PARTE DI UNO STUDIO VETERINARIO per la sola vendita di farmaci veterinari della propria scorta ?  e/o con quali ulteriori modalità ?  

OPPURE:
Lo studio può procedere ai sensi della modifica normativa e compatibilmente con quanto previsto dal citato DPR 6637/72 come dettato dall'Agenzia delle Entrate (cioè senza necessità di presentare scia commerciale)?
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.