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Ottobre 7, 2014
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Il soggetto che intende avvalersi di incaricati che effettuano vendita di beni o servizi al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto, deve hai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs 114/1998, comunicarne l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività dei medesimi.
La norma su indicata è stata inserita nel comma 4 sostituendolo, dall'art. 69, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Nell'ipotesi in cui agenti o ufficiali di polizia locale accertino la presenza di incaricati sul territorio che stanno svolgendo le attività su indicate al domicilio del consumatore, per le quali il soggetto che si avvale non ha provveduto a comunicare l'elenco all'autorità locale di P.S. (Sindaco?) dovranno procedere a notificare al soggetto responsabile la violazione prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs 114/1998, che prevede la sanzione che va da 5000.000 di lire a 30.000.000 di lire? Questa procedura di legge è corretta? Potreste indicarci nel dettaglio le modalità operative per il caso. Grazie mille, un saluto.