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Settembre 13, 2021
Verbale amministrativo: notifica alla ditta
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

In occasione della predisposizione di un'ordinanza ingiuntiva per omesso pagamento di una violazione amministrativa redatta ai sensi della L. 689/81 ci si avvede che la violazione originaria, commessa da un soggetto titolare di ditta individuale, è stata in realtà notificata solo al tragressore-persona fisica e non anche all’obbligato in solido, ossia alla ditta individuale.

In un altro caso, ci si è accorti che la notifica si è invece perfezionata solo alla società quale soggetto obbligato in solido e non al trasgressore.

Partendo dal fatto che la L. 689/81 prevede, all’articolo 6, c. 3, che "…se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore é obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" e, inoltre, all’articolo 14 commi 1 e 2, che "…la violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati…".

Ci si chiede, se la carenza di notifica in capo all’obbligato – fermo il fatto che, in caso di ditta individuale, il trasgressore difficilmente potrebbe invocare che la propria di “impresa” non sia venuta a conoscenza dell’esistenza della violazione – l’ordinanza emessa sarebbe comunque corretta oppure si debba anche in via precauzionale, procedere con archiviazione della violazione.

Parimenti, si chiede un cenno sulla validità dell'ordinanza-ingiunzione quando, nel caso opposto al primo, la notifica si sia perfezionata solo nei confronti dell'obbligato e non anche del trasgressore.