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In data 25.02.2012 questo Comando procedeva ad elevare violazione all'art. 142, comma 8, ad una autovettura di proprietà di una Societa' ( nel caso una SpA). Il verbale di violazione veniva notificato a mezzo servizio postale in data 09.03.2012 e lo stesso veniva ricevuto da parte di un dipendente della società in data 13.03.2012. Successivamente in data 07.05.2012 perveniva a questo Comando, da parte del legale della Società, espressa richiesta di archiviazione del verbale di violazione in questione in quanto il conducente all'epoca della commessa violazione ( 25.02.2012) e' deceduto. Il decesso del conducente risale alla data del 17.04.2012, successivo alla data della commessa violazione.
Nella richiesta di archiviazione il Legale della Società allega, oltre al certificato di morte del presunto conducente, anche una nota della società, datata 30.10.2010, con la quale la stessa consegna il veicolo aziendale al dipendente, oggi defunto, e lo autorizza all'utilizzo della stessa. Questo Comando ritiene che la sanzione di cui all'art. 142, comma 8, elevata a carico della Società ( persona giuridica) deve essere corrisposta, mentre la nota del legale vale ai fini dell'art. 126 bis, comma 2, ai fini della non emissione del relativo verbale per la mancata comunicazione del nominativo del conducente. In considerazione che diventa difficile, se non impossibile, procedere ad accertamenti mirati tesi alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dal legale della società, si chiede di conoscere se e' corretta l'interpretazione data dallo scrivente circa l'adempimento dell'oblazione della sanzione di cui all'art. 142, comma 8, da parte della società , oppure e' corretta la richiesta prodotta dal legale della società, e in caso di archiviazione del verbale se sia sufficiente un atto in autotutela da parte del Responsabile dell'Ufficio oppure sia necessario procedere ad informare la locale Prefettura per l'archiviazione del verbale di violazione.
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